La conversione in legge del DL 91/2014 non ha apportato modifiche alla disciplina.
È operativo, senza modifiche, il credito d’imposta per le imprese che effettuano, dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015, investimenti in nuovi beni strumentali di cui alla divisione 28 della Tabella ATECO 2007. Infatti, la legge di conversione n. 116/2014 del c.d. decreto “Competitività” – pubblicata il 20 agosto sul S.O. della Gazzetta Ufficiale – non ha apportato variazioni sostanziali all’art. 18 del DL 91/2014, contenente la disciplina della suddetta agevolazione, che riconosce la fruizione automatica del bonus (non essendo prevista un’autorizzazione preventiva) seppur con specifici vincoli temporali. In attesa dei chiarimenti ufficiali relativi alla misura di favore in esame, rilevano le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alle precedenti “Tremonti-ter” e “Tremonti-bis”. Il credito d’imposta è riconosciuto ai titolari di reddito d’impresa (indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni e dal settore produttivo di appartenenza, nonché dall’adozione di particolari regimi d’imposta o contabili) che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato; si tratta di macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione. Sono esclusi gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro e quelli aventi ad oggetto beni usati. Sulla base dei chiarimenti forniti dalla circ. 44/2009 con riferimento alla Tremonti-ter, sono agevolabili anche i beni in dotazione esclusi dalla divisione 28. Stando a quanto precisato in passato dall’Amministrazione finanziaria, sono agevolabili gli investimenti effettuati mediante: acquisti in proprietà (anche con patto di riservato dominio ex art. 1523 c.c. ); contratti di leasing finanziario e di lease-back; contratti di appalto; costruzioni in economia. L’agevolazione riguarda gli investimenti effettuati dal 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del DL 91/2014) fino al 30 giugno 2015. Al fine di individuare il momento di effettuazione dell’investimento occorre fare riferimento all’art. 109 del TUIR. Pertanto, per l’acquisto di beni mobili rileva la data di consegna o spedizione dei beni ovvero, se successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale il nuovo bonus investimenti, rileva la data di consegna” del bene.
Il credito d’imposta è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti nei suddetti beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti (2009-2013 per gli investimenti 2014, 2010-2014 per gli investimenti 2015), con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Possono fruire dell’agevolazione anche i soggetti neocostituiti, beneficiando dell’agevolazione in relazione al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta. L’agevolazione non prevede che il valore degli investimenti sia assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d’imposta.
Sono, tuttavia, previsti particolari vincoli temporali all’utilizzo del beneficio fiscale in esame. Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione mediante F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo (1/3 per ciascun anno). La prima quota del credito d’imposta è utilizzabile dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento; pertanto, in caso di investimenti effettuati nel 2014 (25 giugno-31 dicembre 2014), la prima quota è utilizzabile soltanto dal 1° gennaio 2016. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del limite di 250.000 euro per l’utilizzo annuale dei crediti d’imposta di cui al quadro RU. È prevista la revoca del credito d’imposta se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto. Pertanto, i beni acquistati nel periodo 2014 (25 giugno-31 dicembre 2014) devono essere conservati nel patrimonio dell’impresa fino al 31 dicembre 2015. È inoltre prevista la revoca nel caso in cui i beni oggetto degli investimenti siano trasferiti in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione, entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento. |